PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Struttura Appaltante: UFFICIO RAGIONERIA - COMUNE DI BORGOSESIA
Cig: B7FDCF69AD
Stato: Deserta
Oggetto: AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO MILANACCIO IN BORGOSESIA
Descrizione: PROCEDURA NEGOZIATA – ai sensi dell’articolo 187, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni - PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO MILANACCIO IN BORGOSESIA - VIALE VARALLO N. 159 - CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Importo di gara: € 444.266,00
di cui:
- Importo soggetto a rialzo: € 5.400,00
- Importo non soggetto a rialzo: € 438.866,00
Scelta del Contraente: Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
R.U.P.: Dott.ssa BARBARA IMPERADORI
Data di pubblicazione: 19/08/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
22/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
26/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
26/09/2025 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
30/09/2025 10:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - DT-2025-00037.PDF.P7M
DGUE - espd-self-contained-request (1).xml
Lettera invito e disciplinare di gara - Lettera invito e disciplinare di gara.pdf.p7m
Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive - Allegato A - domanda di partecipazione.docx
Modello dichiarazione avvalimento per impresa ausiliaria - Allegato B - modulo avvalimento.docx
Modello dichiarazione di subappalto - Allegato C - modulo subappalto.docx
CAPITOLATO SPECIALE - Capitolato Speciale.pdf
Planimetria dei locali; - Planimetria.pdf
Schema OFFERTA TECNICA - Modulo offerta tecnica.docx
Piano Economico - Finanziario (PEF) di massima - Piano Economico Finanziario di massima.pdf
DUVRI - DUVRI - Bar Centro Sportivo Milanaccio.docx
Inventario - Inventario beni mobili e attrezzature.pdf
Patto di integrità - patto_integrita_affidamenti.docx
Informativa Privacy - Informativa privacy.pdf
Schema OFFERTA ECONOMICA - Modulo offerta economica.docx
Determina per la proroga dei termini - Determina proroga termini.PDF
Lettera d'invito/disciplinare di gara con modifiche apportate - Lettera invito - Disciplinare MODIFICATO.pdf
Determina di presa d'atto Gara Deserta - Determina presa d'atto di gara deserta.P7M
Allegato:
Verbale di gara deserta - Verbale firmato.pdf
Buongiorno.
In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti pervenuta, si fornisce il seguente riscontro:
Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1):
In riferimento alla richiesta di chiarimento circa la possibilità di recesso dal contratto da parte del Concessionario, si conferma quanto previsto dal Capitolato speciale, ove è stabilito che:
"Il Concessionario ha la possibilità di chiedere il recesso, con l'obbligo di un preavviso di almeno 180 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi tramite PEC all'Ente concedente. L’Ente concedente si riserverà di poter chiedere un risarcimento al Concessionario."
Tale previsione, sebbene non imposta dalla normativa di settore, trova legittimità nell’ambito dell’autonomia contrattuale delle parti, e si inserisce nel quadro di flessibilità contrattuale previsto dal D.Lgs. 36/2023, che riconosce l’esigenza di tutelare l’equilibrio economico-finanziario delle concessioni (art. 192).
La richiesta di risarcimento da parte dell’Ente, in caso di recesso anticipato, deve essere:
• giustificata da un effettivo danno subito dall’Ente a causa dell’interruzione anticipata del contratto;
• quantificata in modo proporzionato e documentabile, secondo i principi generali di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.;
• conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale sanciti dall’art. 1375 c.c.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata specifica che, in tema di concessioni di servizi, il risarcimento per recesso anticipato non può consistere in una penalità indiscriminata, bensì deve essere correlato alla dimostrazione del pregiudizio concreto subito dall’Ente, come, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,:
• costi aggiuntivi per l’affidamento a terzi o per l’attivazione di nuove procedure;
• danni da interruzione di servizi essenziali;
• spese straordinarie sostenute per garantire la continuità del servizio.
L’entità e la fondatezza della eventuale richiesta di risarcimento non sarà dunque automatica né presuntiva.
Il bando di gara prevede inoltre che, in presenza di opere straordinarie da realizzarsi nell’ambito della concessione, la durata contrattuale possa essere prorogata in modo da garantire il pieno recupero dell’investimento. Tale previsione rappresenta uno strumento di riequilibrio economico-finanziario che deve essere considerato anche in caso di recesso anticipato.
In particolare, qualora il Concessionario eserciti il recesso anticipato avendo presentato in sede di offerta tecnica l’impegno a realizzare opere straordinarie, sarà necessario effettuare una valutazione accurata circa:
• lo stato di avanzamento delle opere;
• l’impatto economico-finanziario della loro eventuale mancata realizzazione o completamento;
• l’eventuale necessità di ristabilire l’equilibrio economico complessivo della concessione.
Tali elementi saranno fondamentali per definire l’eventuale entità del risarcimento dovuto e per valutare l’adeguatezza delle misure compensative previste contrattualmente, inclusa la proroga della durata.
Pertanto, la clausola contrattuale relativa alla riserva del risarcimento deve intendersi come un meccanismo che tutela l’Ente concedente dal rischio di danni effettivi conseguenti al recesso anticipato da parte del Concessionario, nel rispetto del quadro normativo vigente e dei principi generali di responsabilità contrattuale.
Nel contesto del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023, così come nel precedente D.lgs. 50/2016), non è previsto un diritto di recesso in capo al concessionario. Questo riflette un principio di fondo dell’ordinamento amministrativo: la supremazia dell’interesse pubblico, che legittima, in casi eccezionali e ben regolati, il potere dell’Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto.
Pertanto, la clausola “L’Ente concedente si riserverà di poter chiedere un risarcimento al Concessionario”, inserita nel capitolato che consente il recesso del Concessionario, va letta come un riconoscimento implicito della natura derogatoria di tale facoltà rispetto alla disciplina ordinaria – che attribuisce il recesso unilaterale alla sola Amministrazione per ragioni di interesse pubblico – nonché come espressione del principio di cautela a tutela dell’Ente. Il recesso, infatti, non esonera il Concessionario dalla responsabilità per i danni arrecati e legittima l’Amministrazione anche a trattenere cauzioni o escutere garanzie. In tale contesto, il termine “danno” deve essere inteso nella sua accezione più ampia, ricomprendendo ogni ulteriore pregiudizio economico, patrimoniale o organizzativo subito dall’Ente in conseguenza del recesso.
Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2) :
In merito al quesito n. 2, si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto di concessione deve avvenire con lo stesso soggetto (impresa singola, RTI, consorzio, ecc.) che ha partecipato alla procedura di gara ed ha ottenuto l'aggiudicazione.
L’operatore economico aggiudicatario deve mantenere la stessa composizione soggettiva indicata in sede di gara fino alla stipula del contratto. Non sono pertanto ammessi cambiamenti, quali ad esempio le citate aggregazioni postume.
Le uniche eccezioni sono quelle espressamente previste dall’art. 189 del D.lgs. 36/2023.
Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3):
Ai sensi dell’art. 189 del Decreto Legislativo 36/2023, la stipula e l’esecuzione del contratto devono avvenire nel rispetto delle condizioni originarie che hanno caratterizzato la procedura di gara e l’aggiudicazione. Tuttavia, modifiche non sostanziali, quali quelle relative agli orari di apertura, possono essere ammesse previa autorizzazione scritta dell’ente concedente, a condizione che tali variazioni:
• Non compromettano la qualità, la continuità e l’efficienza del servizio offerto;
• Non pregiudichino il buon andamento e la corretta esecuzione del contratto;
• Non alterino l’equilibrio economico e tecnico stabilito nell’offerta presentata in sede di gara.
In assenza di previsione specifica nell’offerta tecnica, la modifica potrà quindi essere valutata caso per caso, nel rispetto delle condizioni sopra indicate e con il preventivo nulla osta da parte dell’ente concedente.